Art. 6 - I soci dell'associazione si distinguono in:
benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto dispone l'art.
II.1 comma 1 dello Statuto del CAI.
Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare
domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore,
iscritto all’associazione da non meno di due anni compiuti; per
i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita
la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile.
Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Le modalità di trasferimento del socio ad altra sezione
del Club Alpino Italiano sono disciplinate dall’art. II.II.2 comma
7 del Regolamento Generale del CAI.
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto
e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia
all'atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere
dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.
Art. 8 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre
ha effetto per il residuo anno sociale in corso.
La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per
l'anno successivo.
Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per
la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale
se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30
settembre le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio
ad altra Sezione.
Art. 10 - Il socio è tenuto a versare all'associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del
distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale
dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto
dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per
le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono
essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla
vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali,
né ricevere le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio
Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale
sua qualità, dandogliene comunicazione.
Art. 11 - I diritti e doveri del socio sono stabiliti
nell’art. II.4 dello Statuto del CAI e nel Capo III del Titolo
II del Regolamento Generale del CAI.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata
del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo
autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza
o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Art. 12 - La qualifica di socio si perde nei casi previsti
dall'art. II.5 dello Statuto del CAI. e dall’art. II.V.1 del Regolamento
Generale del CAI, secondo le modalità ivi stabilite.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare
nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi
informatori dell’associazione e con le regole della corretta ed
educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione
dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei
casi più gravi, può deliberarne la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso
secondo quanto prevede il regolamento disciplinare adottato dagli organi
centrali a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento
Generale.