Cai Capiago - Statuto Titolo III
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IL NOSTRO STATUTO

TITOLO III
SOCI

Art. 6 - I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto dispone l'art. II.1 comma 1 dello Statuto del CAI.

Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile.
Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Le modalità di trasferimento del socio ad altra sezione del Club Alpino Italiano sono disciplinate dall’art. II.II.2 comma 7 del Regolamento Generale del CAI.
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.

Art. 8 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.
La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

Art. 10 - Il socio è tenuto a versare all'associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.

Art. 11 - I diritti e doveri del socio sono stabiliti nell’art. II.4 dello Statuto del CAI e nel Capo III del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 - La qualifica di socio si perde nei casi previsti dall'art. II.5 dello Statuto del CAI. e dall’art. II.V.1 del Regolamento Generale del CAI, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso secondo quanto prevede il regolamento disciplinare adottato dagli organi centrali a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.