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IL NOSTRO STATUTO |
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI TITOLO VII TITOLO VIII TITOLO IX |
TITOLO VIII Art. 39 - Le controversie fra i soci
o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell’associazione
stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né
al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio,
se prima non venga adito l’organo competente a giudicare, previo
tentativo di conciliazione, secondo le procedure previste dallo Statuto
e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi
possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Art. 40 - Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma dell'art. 14 del Regolamento Generale del CAI. In caso di istituzione del Collegio dei Probiviri della sezione si osservano le disposizioni dell’art. VI.I.7 del Regolamento Generale del CAI. |