Cai Capiago - Statuto Titolo VIII
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IL NOSTRO STATUTO

TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE

Art. 39 - Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell’associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l’organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo le procedure previste dallo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

Art. 40 - Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma dell'art. 14 del Regolamento Generale del CAI.
In caso di istituzione del Collegio dei Probiviri della sezione si osservano le disposizioni dell’art. VI.I.7 del Regolamento Generale del CAI.