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IL NOSTRO STATUTO |
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI TITOLO VII TITOLO VIII TITOLO IX |
TITOLO VII Art. 35 - Gli esercizi sociali si
chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio
il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni
del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato
all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Art. 36 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni. Art. 37 - I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all’associazione stessa. Art. 38 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Lo scioglimento della sezione è deliberato secondo quanto previsto nell’art. VI.4 dello Statuto e dall’art. VI.I.9 del Regolamento Generale del CAI, e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità. |