Cai Capiago - Statuto Titolo IV
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IL NOSTRO STATUTO

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Sono organi dell’associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 15 - Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive ed a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
Possono essere candidati alla carica di componente delli organo sezionali i soci maggiorenni iscritti alla sezione da almeno due anni compiuti.

Art. 15 bis - Secondo quanto previsto dall’art. VIII.1 comma 2 dello Statuto del CAI, gli eletti alle cariche sociali durano in carica non più di tre anni, sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest’ultima disposizione può essere derogata dagli ordinamenti sezionali per le cariche elettive nei propri organi, escluso il Presidente sezionale. La durata delle cariche sociali è stabilita dalle disposizioni seguenti in conformità e con le deroghe consentite dalla disposizione generale di cui al comma precedente.


Capo I
ASSEMBLEA

Art. 16 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti ed i delegati all’Assemblea dei Delegati nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- determina la quota associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell’associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull’alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell’associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell’associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17 - L'Assemblea è convocata dal Presidente della sezione entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.
Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all’assemblea.
Non sono ammessi i voti per delega.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'assemblea.
La verifica dei poteri non può essere conferita al presidente dell’Assemblea.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 - Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del CAI.
Capo II
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione e si compone di n. 9 membri eletti dall'Assemblea fra i soci.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:
il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 23 - Gli eletti durano in carica 2 anni e sono rieleggibili senza limitazioni di rinnovi, secondo quanto previsto dall’art. 15bis.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 4 riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni 70 giorni mediante avviso contente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti dell’associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
- stabilisce il programma annuale di attività dell’associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- determina la quota di ammissione;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.
Capo III
PRESIDENTE

Art. 27 - Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due aqnni sociali completi.
Il Presidente dura in carica due anni, è rieleggibile una prima volta e può ancora essere eletto dopo almeno un anno di interruzione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.
Capo IV
TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
La durata della carica è stabilita in due anni e l’eletto è rieleggibile senza limitazioni di rinnovi, secondo quanto previsto dall’art. 15bis.

Art. 29 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’associazione.
La durata della carica è stabilita in due anni e l’eletto è rieleggibile senza alcuna limmitazione, come previsto dall’art. 15bis.
Capo V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall’Assemblea per la durata di due anni e sono rieleggibili senza limitazioni di rinnovi, secondo la previsione dell’art. 15bis.
Il Collegio dei Revisori nomina fra i propri componenti un presidente.

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.